INTRODUZIONE

Con il Provvedimento Agenzia Entrate del 30/04/2018, a far data dal 1° gennaio 2019 sarà introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica.

Questo prevede la generazione, trasmissione e conservazione digitale delle fatture in formato XML trasmesso per via telematica tramite i canali SdI dell’Agenzia delle Entrate.

Le fatture in ingresso e/o in uscita in formato diverso da quello previsto non saranno validamente emesse/ricevute e dunque risulteranno nulle.

 La fattura elettronica si differenzia dalla cartacea in quanto deve necessariamente essere redatta da un PC, uno Smartphone, un Tablet, un Misuratore Fiscale collegato e deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Lo SdI è una sorta di “postino” che oltre a veicolare, verifica se la fattura è correttamente compilata e verifica se l’indirizzo telematico (PEC), le partita IVA e i Codici Fiscali siano realmente corretti.

Una volta inseriti i campi obbligatori della fattura, questa viene inviata allo SdI, il quale esegue i controlli e in caso di esito positivo consegna la fattura elettronica all’indirizzo telematico presente nella fattura stessa.

Quindi, la fattura elettronica verrà recapitata alla casella PEC o al codice destinatario dii 7 caratteri che il cliente avrà comunicato al suo fornitore e che quest’ultimo avrà correttamente riportato in fattura. 

L’agenzia delle entrate fornisce la possibilità di generare il proprio QR-CODE contente tutti i dati anagrafici compreso il codice destinatario. Il QR-CODE velocizza tutte le attività di lettura dei dati anagrafici per la fatturazione elettronica. 

Ai nostri clienti consigliamo di acquistare un lettore di QR-CODE per velocizzare le attività di cassa in caso di richiesta di fattura da parte del vostro cliente. Chiamaci per richiederne uno.  

TEMPISTICHE

Il decreto fiscale offre la possibilità ai contribuenti obbligati di inviare la fattura elettronica o cartacea entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Dal 01/0172019 al 30/06/2019 la tempistica è riferita al 15 del mese successivo alla data di effettuazione dell’operazione. 

Per una corretta liquidazione dell’imposta IVA, per chi la riceve, la fattura va annotata e ricevuta entro il 15 del mese successivo.

CHI E’ ESONERATO:

Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori che rientrano nel così detto “Regime di vantaggio” e quelli che rientrano nel così detto “regime forfettario in base a questi schemi attualmente in vigore. Segnaliamo, inoltre, che dal 01/91/2019 i regimi di vantaggio saranno estesi fino alla soglia di ricavi/compensi di 65.000 €. 

QUALI VANTAGGI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

  • minor consumo di carta
  • risparmio costi di stampa
  • risparmio costi di spedizione
  • conservazione dei documenti duratura nel tempo
  • aumento della velocità di contabilizzazione dei dati
  • riduzione dei costi di gestione del processo
  • riduzione degli errori generati dall’acquisizione manuale dei dati.

Altri vantaggi:

  • Per tutti gli operatori IVA che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni.

CONTROLLI CHE ESEGUE LO SdI

Verifica che siano presenti:

  • gli estremi identificativi del fornitore e del client
  • il numero e la data della fattura
  • la descrizione della natura
  • quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato
  • l’imponibile, l’aliquota e l’Iva.

Verifica i valori della partita IVA del fornitore (cedente/prestatore) e della partita IVA (o C.F.) del cliente che siano presenti in Anagrafe Tributaria.

Verifica che sia inserito in fattura l’indirizzo telematico dove recapitare i file (compilazione del codice destinatario).

Verifica che ci sia coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’IVA.

Controlla che tale file non sia già stato inviato.

SCENARI

Se la fattura elettronica non è corretta verrà inviata una ricevuta di scarto da parte dello SdI alla medesima PEC.

Se la fattura elettronica è corretta verrà inviata la ricevuta di consegna a fronte della correttezza dei dati inviati. Un duplicato della fattura elettronica è sempre messo a disposizione sia del cliente che del fornitore.

SANZIONI

Per i primi 6 mesi a partire dal 1° gennaio 2019 si presume saranno cancellate fino al 30 giugno 2019. Le sanzioni saranno ridotte dell’80% per i ritardi dopo il 1°luglio 2019 solo per chi entro il termine della liquidazione IVA (se mensile entro il 16 del mese successivo, se trimestrale entro il 16 del mese successivo al terzo). Le sanzioni in caso di errore di detrazione IVA o sua regolarizzazione avranno 80% di sconto sulla sanzione.

Le sanzioni non sono ancora state quantificate economicamente. Per maggiori informazioni la preghiamo di consultare il suo commercialista entro la fine di dicembre.

INVIO CORRISPETTIVI

Dal primo luglio 2019 diventerà obbligatorio l’invio dei Corrispettivi in formato elettronico. Questo per i soggetti con giro d’affari superiore a 400 mila euro. Entro il 1 gennaio 2020 tale obbligo sarà in vigore anche per tutti i soggetti che effettuano operazioni di commercio al dettaglio. Non sono previste proroghe.

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